Art 2

Art. 2.

E' fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Universita', di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico sociale.

Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, ha facolta' di modificare tutte le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da Enti pubblici o privati, qualora esse siano in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma.


Entrata in vigore il 14 agosto 1940

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi