(attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo)

Art. 36.(Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo)

Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1 luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonche' le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici, dell'anzianita' di servizio.
Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento nella qualifica funzionale di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma e' diminuito di un tredicesimo, nonche' della somma pari all'ammontare annuo dell'indennita' integrativa speciale in vigore dalla data del 1 luglio 1978.
L'importo relativo alle variazioni dell'indennita' di contingenza verificatesi dal 1 luglio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge e' aggiunto alla somma detratta ai sensi del precedente comma per indennita' integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennita' di contingenza.
Le variazioni dell'indennita' di contingenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore del punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e' adeguato alla misura di lire 2.389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975.
La tredicesima mensilita' spettante al personale di nomina privata e' costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per qualifica di competenza, nonche' dall'indennita' di contingenza spettante per il mese di dicembre di ciascun anno.
Entrata in vigore il 12 luglio 1980

Sentenze1

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