(decorrenza)
Art. 85.(Decorrenza)
Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1 luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attivita' tecnica, specialistica o professionale, e' collocato, dalla stessa data del 1 luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1 luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attivita' tecnica, specialistica o professionale, e' collocato, dalla stessa data del 1 luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.