(dotazioni organiche)

Art. 5.(Dotazioni organiche)

Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto dall'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sara' stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.
In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali e' stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonche' di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.
Nelle nuove dotazioni sara' reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonche' di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.
Entrata in vigore il 12 luglio 1980

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