(conferimento di promozione)

Art. 157.(Conferimento di promozione)

La disposizione di cui all'articolo 155, ultimo comma, si applica anche ai funzionari delle carriere direttive delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata. ((2))---------------AGGIORNAMENTO (2)La L. 22 dicembre 1980, n. 873 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che: "Con l'espressione "direttore di divisione o equiparata" contenuta nel testo dell'articolo 157 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi il personale della carriera direttiva che ha conseguito l'inquadramento nella VIII categoria professionale, ai sensi degli articoli 29 e 34 della legge 3 aprile 1979, n. 101, anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1981

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