(attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali)
Art. 41.(Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali)
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 40 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresi' l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualita' di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio.
Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente articolo 25.
Il compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta e' pari allo stipendio iniziale della settima qualifica.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114))
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 40 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresi' l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualita' di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio.
Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente articolo 25.
Il compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta e' pari allo stipendio iniziale della settima qualifica.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114))
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-11-12, n. 201505183Provvedimento:Leggi di più...- apprezzamento discrezionale·
- art. 36, comma 1, Cost.·
- art. 97, comma 1, Cost.·
- compensazione delle spese di lite·
- diritti di rogito·
- interpretazione art. 41, comma 3, l. 11 luglio 1980, n. 312·
- orientamenti giurisprudenziali·
- prescrizione breve·
- principio di buon andamento della P.A.·
- principio di sana gestione finanziaria·
- retribuzione dei segretari comunali
4. TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-05-16, n. 201200365Provvedimento:Leggi di più...- art. 45 l. 18 giugno 2009 n. 69·
- art. 50 c.p.c.·
- compensazione delle spese di lite·
- decadenza per la proponibilità della domanda·
- estinzione del processo·
- giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- riassunzione della causa·
- risarcimento danni