(funzioni)

Art. 43.(Funzioni)

Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 42 sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel successivo articolo 45 per il personale non docente.
Entrata in vigore il 12 luglio 1980
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