(accesso alle qualifiche)

Art. 7.(Accesso alle qualifiche)

L'accesso alle singole qualifiche funzionali avverra' per pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con prove selettive a contenuto teorico-pratico attinenti alle attivita' e ai profili della qualifica.
In attesa di una disciplina organica, che sara' stabilita in una legge-quadro sul pubblico impiego, i concorsi, unici per tutte le amministrazioni; saranno banditi annualmente anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.
Gli impiegati assegnati ad uffici operanti nella circoscrizione di prima destinazione non possono essere trasferiti ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa prima del compimento di cinque anni di servizio effettivamente prestato nella sede di prima destinazione.
Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potra' tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno.
Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi, nonche' i criteri di destinazione dei vincitori.
Le norme di cui all'articolo 1, 1) e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava qualifica funzionale.
Le modalita' di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'accesso alle qualifiche avverra' indipendentemente dal tipo di diploma di laurea.
Entrata in vigore il 12 luglio 1980
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