(scrutini di promozione e concorsi interni)

Art. 155.(Scrutini di promozione e concorsi interni)

Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per le promozioni decorrenti con effetto dal 1 gennaio 1980 per posti disponibili alla data del 31 dicembre 1979.
Sono fatti salvi altresi' gli scrutini di cui al precedente primo comma per posti disponibili fino all'entrata in vigore della presente legge.
Al personale promosso in applicazione dei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente articolo 4 e nel settimo e ottavo comma del precedente articolo 51.
I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine se gia' indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge.
La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.
Entrata in vigore il 12 luglio 1980
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