(condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile).

Art. 7. (Condizione per la messa in esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile).1.Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato e' la dimostrazione che il contratto di locazione e' stato registrato, che l'immobile e' stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo e' stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unita' immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto e' stato dichiarato nonche' gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza. (1) ((5))-----------------AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge."-----------------AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre-5 ottobre 2001, n. 333 (in G.U. 1a s.s. 10/10/2001, n. 39) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo 7.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2001

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