trasferimento d'ufficio

Art. 4. Trasferimento d'ufficio1.Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: "o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, ne' quelli" sono sostituite dalle seguenti: "Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non puo' essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresi' trasferiti i magistrati".
2.L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, e' sostituito dal seguente:
"Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia".
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
4.Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: "trasferiti d'ufficio" sono inserite le seguenti: "o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche' abbiano manifestato il consenso o la disponibilita'".
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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