Art 8

Art. 8.
All'articolo 37, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"A coloro che superano il giudizio di idoneita' a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma e' attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati".
Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 37 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
Art. 37. (inquadramento dei professori associati). - Il personale che consegue il primo giudizio di idoneita' e' inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella della effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo art. 103.
Nel caso di cumulo di piu' stipendi viene preso in considerazione ai fini del precedente comma, quello tra essi piu' favorevole.
A coloro che superano il giudizio di idoneita' a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferiva e' attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1985

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