Art 6

Art. 6.
L'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 - (Collocamento a riposo). - I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneita' conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta'".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1985
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