funzioni di controllo della corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche

Art. 20. Funzioni di controllo della Corte dei conti
sui bilanci delle amministrazioni pubbliche1.La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2.La legge dello Stato disciplina le forme e le modalita' del controllo di cui al comma 1.
Note all'art. 20:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, vedasi nelle note all'articolo 3.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2013

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