Art 92

Art. 92.

La dichiarazione di applicabilita' dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90, e' fatta per decreto ministeriale, che affidera' pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carita' locale; ed ove siano interessati piu' comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carita' del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carita', i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto e' stabilito nell'art. 70.

IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA CONFERMATO LA SOPPRESSIONE DEL PRESENTE COMMA. (3) ((4))

Il provvedimento definitivo e' emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; e contro di esso puo' proporsi il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'articolo 81. (3) ((4))---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916. ---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". ---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Entrata in vigore il 19 febbraio 1924

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