procedura di riconoscimento in regime di stabilimento

Art. 16. Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento1.Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorita' competente di cui all'articolo 5.
2.Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
3.Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorita' ((puo' indire)) una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:
a)delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
b)del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c)del Ministero degli affari esteri.
4.Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.
5.Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.
6.Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente ((con proprio provvedimento)), da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. ((Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.)). Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi.
7.Nei casi di cui all'articolo 22, il ((provvedimento)) stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24.
8.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, individuano le modalita' procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita' interessate. Le autorita' di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
9.Se l'esercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.
10.I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2016
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