esecuzione delle misure compensative

Art. 24. Esecuzione delle misure compensative1.Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con ((provvedimento dell'Autorita' competente)), sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2016
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