Art. 5-septies.(( (Accesso parziale) ))((1.Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attivita' professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a)il professionista e' pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attivita' professionale per la quale si chiede un accesso parziale;
b)le differenze tra l'attivita' professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono cosi' rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;
c)l'attivita' professionale puo' essere oggettivamente separata da altre attivita' che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attivita' verra' considerata separabile solo se puo' essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine.
2.L'accesso parziale puo' essere rifiutato se cio' e' giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
3.Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II.
4.Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attivita' professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II.
5.In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attivita' professionale, una volta accordato l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attivita' professionali.
6.Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III , IV e IV-bis))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2016

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