domanda per il riconoscimento

Art. 17. Domanda per il riconoscimento1.La domanda di cui all'articolo 16 e' corredata dei seguenti documenti:
a)un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore;
b)una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che da' accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;
c)nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.
2.Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorita' competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.
3.Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilita' e della moralita' o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali ((o di condanne penali)), la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.
4.Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.
5.Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti entro due mesi.
6.Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorita' competente di detti Stati.
7.Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita' professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o societa' di assicurazione con sede in uno Stato membro.
((7-bis.In caso di fondato dubbio, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attivita' professionale.))8.I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.
9.Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.
((9-bis.Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita' per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilita', mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi