(centro di assistenza)

Art. 6.(Centro di assistenza)1.La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:
a)Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b)Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
2.Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:
a)promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorita' di cui all'articolo 5;
b)favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;
c)esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune;
d)scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;
e)scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 22 per presente decreto.
3.Le autorita' di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4.Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando il raccordo delle attivita' dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la Commissione europea:
a)fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;
b)assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine nonche' con le autorita' competenti e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Su richiesta della Commissione europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;
c)valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita', congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5.Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 istituiscono un proprio centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a)eb)del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).
((5-bis.Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali))
Entrata in vigore il 11 maggio 2019

Sentenze24


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