diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale
Art. 37. Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale1.Hanno altresi' diritto ad esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
2.Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro Stato membro gia' iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attivita' di medico in medicina generale.
3.Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nell'allegato V, punto 5.1.4, e' riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l'attivita' di medico di medicina generale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.
4.I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una certificazione rilasciata dall'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato l'attivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.
5.I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.
6.Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attivita' specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.
Nota all'art. 37:
- La legge 22 maggio 1978, n. 217, reca: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunita' europee.»
2.Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro Stato membro gia' iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attivita' di medico in medicina generale.
3.Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nell'allegato V, punto 5.1.4, e' riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l'attivita' di medico di medicina generale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.
4.I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una certificazione rilasciata dall'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato l'attivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.
5.I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.
6.Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attivita' specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.
Nota all'art. 37:
- La legge 22 maggio 1978, n. 217, reca: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunita' europee.»