Art. 6-ter.(( (Fabbisogno di personale sanitario) ))((1.Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanita', sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o piu' decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonche' al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura e' determinato, altresi', il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.
2.A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a)obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
b)modelli organizzativi dei servizi;
c)offerta di lavoro;
d)domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale gia' formato, non ancora immesso nell'attivita' lavorativa.
3.Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanita' i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.))
2.A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a)obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
b)modelli organizzativi dei servizi;
c)offerta di lavoro;
d)domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale gia' formato, non ancora immesso nell'attivita' lavorativa.
3.Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanita' i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.))
1. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202402553Provvedimento:Leggi di più...- ammissione ai corsi di laurea·
- art. 3 legge 241/90·
- art. 6-ter d.lgs. 502/1992·
- autonomia universitaria·
- bilanciamento di interessi·
- determinazione dei posti disponibili·
- diritto allo studio·
- eccesso di potere·
- fabbisogno professionale·
- graduatoria nazionale·
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- scorrimento della graduatoria·
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2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-12-06, n. 202216273Provvedimento:Leggi di più...- ambiguità quesiti test di ammissione·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 32, 33, 34, 97 Cost.·
- compensazione delle spese·
- diritto allo studio·
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- graduatoria nazionale di merito·
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- misura cautelare·
- programmazione posti disponibili nei corsi di laurea·
- test di ammissione ai corsi di laurea·
- trasparenza nella pubblica amministrazione
3. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-08, n. 202307761Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 35 cod. proc. amm.·
- art. 84 cod. proc. amm.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- determinazione del fabbisogno professionale·
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4. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-17, n. 202312012Provvedimento:Leggi di più...- Accesso programmato·
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- Sentenza Consiglio di Stato n. 8601/2019·
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5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-07-09, n. 202413832Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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