rapporti tra servizio sanitario nazionale ed universita'

Art. 6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita'1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517)).
2.Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni Stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'universita' competente.
Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3.A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
4.In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri delle sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5.Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio- sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2000

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