Art. 15-decies.(( (Obbligo di appropriatezza) ))((1.I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.
2.In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonche' le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, e prevedono conseguenze in caso di infrazione.
3.Le Attivita' delle Aziende unita' sanitarie locali previste dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.))
2.In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonche' le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, e prevedono conseguenze in caso di infrazione.
3.Le Attivita' delle Aziende unita' sanitarie locali previste dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.))
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-01-22, n. 202100883Provvedimento:Leggi di più...- Art. 1, comma 4, d.l. 323/1996·
- Art. 3 e 97 Cost.·
- Discrezionalità tecnica AIFA·
- Indicazioni terapeutiche·
- L. 241/1990·
- Legittimità atti amministrativi·
- Libertà prescrittiva medico·
- Nota AIFA 96·
- Partecipazione procedimentale·
- Rimborso farmaci vitamina D
2. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2016-10-20, n. 201601600Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera ASL·
- competenza legislativa concorrente Stato-Regioni·
- contenimento spesa farmaceutica·
- direttiva 2001/83/CE·
- discrezionalità del medico·
- eccesso di potere·
- farmaci generici·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
- libertà di prescrizione·
- prescrizione farmaci·
- principio attivo vs nome commerciale·
- principio di uniformità dei diritti·
- regolamento regionale 17/2003·
- tutela della salute·
- violazione art. 22 Cost.
3. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2009-08-06, n. 200901997Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di deliberazione·
- compensazione spese processuali·
- competenza a determinare soggetti autorizzati·
- eccesso di potere·
- interpretazione nota AIFA 78·
- legittimazione attiva associazioni di categoria·
- modalità applicative di nota AIFA·
- prescrivibilità farmaci antiglaucoma·
- sospensione efficacia provvedimento·
- violazione art. 32 Costituzione·
- violazione art. 9 L. 241/1990·
- violazione di legge·
- violazione diritto alla salute·
- violazione prerogative mediche