sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

Art. 16. Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti 1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115)).
((2.Il Gestore trasmette annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalita' aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione))3.In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
a)contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa e' funzionalmente articolata, nonche' delle criticita' e delle congestioni presenti o attese;
b)indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
c)contiene tutti gli investimenti gia' decisi ed individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticita' presenti o attese;
d)indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione.
4.Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il Gestore procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonche' dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL.
5.Alle imprese del gas naturale che si dichiarano utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
((6.Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell'autorita' di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete))((6-bis.L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorita' consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico puo' chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete))((7.L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete))((8.Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purche' tale investimento sia ancora pertinente sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete))9.Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.
((9-bis.Le modalita' di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione))
Entrata in vigore il 3 agosto 2015

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi