poteri sanzionatori

Art. 45. Poteri sanzionatori1.Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
a)articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36,comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b)articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l'articolo 20, commi 5bis e 5ter del decreto legislativo n. 164 del 2000((, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)),
2.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3.Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4.Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5.Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis.Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis.In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore.
Entrata in vigore il 20 maggio 2022

Sentenze85


  • 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300004
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento sanzionatorio·
    • diritto alla difesa·
    • eccesso di potere·
    • procedimento sanzionatorio·
    • proporzionalità della sanzione·
    • regolamento sanzioni ARERA·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • termine di conclusione del procedimento sanzionatorio·
    • termine di contestazione della violazione·
    • tutela cautelare·
    • violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione·
    • violazione del principio di ne bis in idem·
    • violazione del principio di perentorietà dei termini

  • 2. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202300341
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento sanzionatorio·
    • Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • giurisprudenza in tema di procedimenti sanzionatori·
    • non perentorietà del termine·
    • principio di buon andamento e buona fede·
    • procedimento sanzionatorio·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • termine di conclusione del procedimento sanzionatorio·
    • violazioni degli obblighi di diligenza

  • 3. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202302623
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento sanzionatorio·
    • ARERA·
    • determinazione delle tariffe·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative·
    • obbligo di restituzione delle tariffe determinate d'ufficio·
    • prescrizioni tariffarie·
    • principio di tempestività delle contestazioni·
    • procedimento sanzionatorio·
    • proporzionalità della sanzione·
    • regolazione del servizio idrico integrato·
    • sanzioni amministrative·
    • sospensione del procedimento sanzionatorio·
    • tutela del diritto di difesa·
    • violazione delle disposizioni in materia di regolazione del SII

  • 4. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-06-03, n. 202301375
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti·
    • annullamento del provvedimento sanzionatorio·
    • art. 4bis del Regolamento Sanzioni di ARERA·
    • audizione finale·
    • compensazione delle spese·
    • consulenza·
    • ispezione·
    • procedimento sanzionatorio·
    • proroga dei termini·
    • regolazione tariffaria·
    • termine di adozione del provvedimento finale·
    • termine di istruttoria

  • 5. TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202401276
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • bilanciamenti di energia elettrica·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • corrispettivo uplift·
    • metodologia del segno reale·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • principio ne bis in idem·
    • provvedimenti prescrittivi·
    • sanzioni amministrative·
    • violazione del giusto procedimento
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