consiglio di amministrazione

Art. 2. Consiglio di amministrazione((1.Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non piu' di due esercizi sociali. Il mandato e' revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonche' con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e societa' pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonche', altresi', con titolarita' di cariche nei consigli di amministrazione di societa' controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria procede, altresi', a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi puo' formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonche' all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validita' del piano))((Sui piani di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi))
Entrata in vigore il 23 ottobre 1996

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