Art 23
Art. 23.
Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:
a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;
b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;
c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;
d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 19 della presente legge;
e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonche' sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;
f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;
g) ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;
h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo.
Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.
Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.
Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:
a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;
b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;
c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.
Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:
a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;
b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;
c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;
d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 19 della presente legge;
e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonche' sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;
f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;
g) ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;
h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo.
Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.
Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.
Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:
a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;
b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;
c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-06-30, n. 202007336Provvedimento:Leggi di più...- competenza del T.A.R.·
- conferimento incarico di Avvocato distrettuale dello Stato·
- criteri di valutazione per incarichi direttivi·
- delibera del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse·
- risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.·
- valutazione della professionalità acquisita·
- violazione art. 16 bis L. 103/79·
- violazione art. 18, comma 2, L. 103/79·
- violazione art. 3 L. 241/90
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-10-31, n. 201806184Provvedimento:Leggi di più...- annullamento degli atti amministrativi·
- anzianità di servizio·
- art. 15 r.d. n. 1611 del 1933·
- art. 16-bis legge n. 103 del 1979·
- art. 36 Cod. proc. amm.·
- autonomia organizzativa dell'Avvocatura dello Stato·
- competenza dell'Avvocato Generale dello Stato·
- criteri di conferimento degli incarichi direttivi·
- immodificabilità delle sentenze non definitive·
- nomina ad Avvocato Generale Aggiunto·
- parere del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato (CAPS)·
- principio di immodificabilità delle sentenze non definitive·
- procedimento amministrativo·
- rapporto tra CAPS e Avvocato Generale·
- risarcimento danni·
- risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione·
- sentenza non definitiva e definitiva·
- valutazione della professionalità·
- vizi della nomina
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-05-24, n. 201706143Provvedimento:Leggi di più...- alta amministrazione·
- annullamento delibera·
- art. 117 c.p.a.·
- art. 16 l. n. 103/1979·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 6 bis d.l. n. 354/2003·
- danno da inerzia amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- nomina avvocato generale aggiunto dello stato·
- principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa·
- principio di trasparenza e buon andamento·
- procedura di nomina·
- risarcimento danni·
- sviamento di potere·
- valutazione professionale