regole e condizioni per l'apposizione della marcatura ce

Art. 13. Regole e condizioni
per l'apposizione della marcatura CE1.La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui cio' non e' possibile o la natura del materiale elettrico non lo consente, essa e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2.La marcatura CE e' apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato.
Entrata in vigore il 25 maggio 2016

Sentenze1


  • 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-05-16, n. 202200308
    Provvedimento:
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    • certificazioni ENEC·
    • compensazione delle spese di lite·
    • esclusione da gara·
    • marcatura CE·
    • requisiti di ammissibilità dell'offerta·
    • requisiti di esecuzione della commessa·
    • soccorso istruttorio·
    • violazione del principio di buona amministrazione·
    • violazione del principio di par condicio tra concorrenti·
    • violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza
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