Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).

Art. 2-bis.Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).1.Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Entrata in vigore il 29 settembre 2010
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