Art. 14-quinquies.(( (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). ))((1.Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro competente.
2.Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3.La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4.La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
5.Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo stesso fine.
6.Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7.Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.))
Entrata in vigore il 13 luglio 2016

Sentenze254


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-30, n. 202308038
    Provvedimento:
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    • appello incidentale·
    • appello principale·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • contemperamento degli interessi·
    • dissenso costruttivo·
    • legittimità costituzionale·
    • notevole interesse pubblico·
    • parere della Soprintendenza·
    • piani territoriali paesistico-ambientali·
    • principio di buona amministrazione·
    • riforma della sentenza·
    • spese di giudizio·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • vincolo paesaggistico

  • 2. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-07-30, n. 202400551
    Provvedimento:
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    • annullamento d'ufficio·
    • art. 21-nonies legge 241/1990·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • autotutela amministrativa·
    • bilanciamento degli interessi·
    • compatibilità paesaggistica·
    • conferenza di servizi semplificata·
    • interesse pubblico·
    • normativa urbanistica·
    • procedimento amministrativo·
    • ripristino della legalità urbanistico-edilizia·
    • SCIA·
    • sospensione dei lavori·
    • termine ragionevole·
    • vincolo paesaggistico

  • 3. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-07-18, n. 202401911
    Provvedimento:
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    • art. 14-bis Legge n. 241/1990·
    • autorizzazione per installazione di stazione radio base·
    • conferenza di servizi·
    • diniego di autorizzazione·
    • improcedibilità del ricorso·
    • ordinanza cautelare·
    • silenzio assenso·
    • sospensione procedimentale·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • vincolo paesaggistico

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-28, n. 202402930
    Provvedimento:
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    • art. 14 ter l. n. 241/1990·
    • art. 26 d.lgs. n. 42/2004·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • Conferenza di servizi·
    • giurisdizione amministrativa·
    • impianti fotovoltaici·
    • procedimento amministrativo·
    • tutela dei beni culturali·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • vincoli paesaggistici

  • 5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-09, n. 202300286
    Provvedimento:
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    • art. 208 d.lgs. n. 152/2006·
    • art. 216 d.lgs. n. 152/2006·
    • autorizzazione unica ambientale (AUA)·
    • compatibilità urbanistica e ambientale·
    • concessione edilizia·
    • conferenza dei servizi·
    • diniego autorizzazione·
    • giudicato amministrativo·
    • improcedibilità del ricorso·
    • impugnazione amministrativa·
    • normativa urbanistica e edilizia·
    • principio del tempus regit actum·
    • recupero rifiuti·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • vincoli paesaggistici e minerari
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