Art. 6.(( (Compiti del responsabile del procedimento) ))1.Il responsabile del procedimento:
a)valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b)accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d)cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e)adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale)).
a)valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b)accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d)cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e)adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale)).
3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-29, n. 202401664Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- comunicazione delle coordinate bancarie·
- decadenza da beneficio di borsa di studio·
- eccesso di potere·
- mancata attivazione del soccorso istruttorio·
- onere di diligenza del beneficiario·
- pubblicazione degli esiti del bando sul sito web·
- violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990·
- violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento·
- violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza·
- violazione di legge
4. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-05-17, n. 202401083Provvedimento:Leggi di più...- art. 28 d.P.R. 570/1960·
- art. 6 l. 241/1990·
- compensazione delle spese di giudizio·
- firma sottoscrittori·
- giurisprudenza elettorale·
- onere della prova·
- principio di auto-responsabilità·
- principio di strumentalità delle forme·
- ricusazione lista elettorale·
- soccorso istruttorio·
- spillatura fogli
5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-08-12, n. 202415794Provvedimento:Leggi di più...- accertamenti attitudinali e comportamentali·
- art. 10 del bando di concorso·
- art. 3 e 6 della l. 241/1990·
- art. 641 del codice dell'ordinamento militare·
- art. 97 Cost.·
- concorso pubblico·
- difetto di motivazione·
- discrezionalità tecnica·
- eccesso di potere·
- esclusione da concorso·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- par condicio tra concorrenti·
- tutela della privacy·
- valutazione della commissione esaminatrice