Art. 6.(( (Compiti del responsabile del procedimento) ))1.Il responsabile del procedimento:
a)valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b)accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d)cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e)adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale)).
Entrata in vigore il 21 febbraio 2005
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