(principi generali dell'attivita' amministrativa)

Art. 1.(Principi generali dell'attivita' amministrativa)1.L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia ((, di imparzialita')), di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis.La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter.I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto ((dei criteri e)) dei principi di cui al comma 1.
2.La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Entrata in vigore il 19 giugno 2009
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