Art. 9.(( (Intervento nel procedimento) ))1.Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2005
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