(accordi fra pubbliche amministrazioni)

Art. 15.(Accordi fra pubbliche amministrazioni)1.Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune.
2.Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e3.
2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (30) ((31))--------------AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 10-ter, comma 1) che "Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014". --------------AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis, non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alla data in cui la stipula in modalita' elettronica diventa obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
Entrata in vigore il 23 dicembre 2013
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