(lettori a scheda magnetica)

Art. 29.(Lettori a scheda magnetica)((1.Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonche' sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali))2.Le schede magnetiche necessarie all'utilizzo delle apparecchiature indicate al comma 1 devono essere vendute dai gestori in conformita' alle normative fiscali vigenti al momento.
3.Il Ministro delle finanze provvede, inoltre, entro i termini di cui al comma 1, ad effettuare il censimento di tutti gli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici dovunque essi siano installati e posti a disposizione del pubblico.
Entrata in vigore il 17 novembre 1995
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