procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni

Art. 5. Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni1.Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689((, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981)). L'Organismo, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2.L'Organismo, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da' avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.
3.L'((Organismo)) determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione:
a)della gravita' della violazione;
b)della reiterazione della violazione;
c)dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
d)del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.
4.Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti.
Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'((Organismo)), adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, il predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.
5.L'((Organismo)), qualora venga a conoscenza di violazioni ai sensi del presente articolo che appaiono suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza ((della circolazione)) ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario, ne informa tempestivamente l'Agenzia.
6.Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi ((interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio)) sono tutelati dal segreto d'ufficio.
Entrata in vigore il 10 agosto 2023

Sentenze8


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-11-11, n. 202209911
    Provvedimento:
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    • art. 16 della legge n. 689/81·
    • art. 18 del regolamento (CE) n. 1371/2007·
    • assistenza ai passeggeri in caso di ritardo·
    • difetto di motivazione·
    • diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario·
    • diritto all'assistenza materiale·
    • diritto alla trasparenza dei provvedimenti amministrativi·
    • eccesso di potere·
    • pagamento in misura ridotta·
    • principio di automatismo sanzionatorio·
    • proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni·
    • quantità ragionevole di pasti e bevande·
    • regolamento (CE) n. 1371/2007·
    • sanzione amministrativa·
    • valutazione discrezionale dell'impresa ferroviaria

  • 2. TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-05-20, n. 202200498
    Provvedimento:
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    • art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007·
    • art. 1681 c.c.·
    • art. 26 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 1371/2007·
    • difetto di istruttoria·
    • disparità di trattamento·
    • interpretazione conforme·
    • necessità economiche immediate·
    • pagamenti anticipati·
    • principio di leale cooperazione tra Stati membri dell'Unione Europea·
    • prova liberatoria del vettore·
    • regolamento (CE) n. 1371/2007·
    • responsabilità contrattuale·
    • responsabilità del vettore ferroviario·
    • sanzione amministrativa·
    • tutela dei consumatori·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-03-18, n. 202100301
    Provvedimento:
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    • art. 10 d.lgs. n. 70/2014·
    • canali di vendita biglietti·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • eccesso di potere·
    • modalità di vendita biglietti·
    • proporzionalità della sanzione·
    • prossimità punto vendita biglietti·
    • sanzione amministrativa·
    • sovraprezzo biglietti·
    • valutazione delle prove

  • 4. TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-02-15, n. 202100153
    Provvedimento:
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    • art. 18 Regolamento CE n. 1371/2007·
    • assistenza ai passeggeri·
    • Autorità di Regolazione dei Trasporti·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • onere della prova·
    • principio di ragionevolezza·
    • quantificazione della sanzione·
    • ritardo del treno·
    • sanzione amministrativa·
    • tutela dei diritti dei passeggeri

  • 5. TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-01-14, n. 202100022
    Provvedimento:
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    • annullamento di delibera sanzionatoria·
    • assistenza materiale ai passeggeri in caso di ritardo·
    • compensazione delle spese di lite·
    • diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario·
    • legge n. 689 del 1981·
    • pagamento in misura ridotta·
    • proporzionalità delle sanzioni·
    • Regolamento (CE) n. 1371/2007·
    • reiterazione delle violazioni·
    • violazione art. 18 del Regolamento (CE) n. 1371/2007
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