Art 11

Art. 11.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196((17))-------------AGGIORNAMENTO (17)
La L. 24 dicembre 2012, n. 243 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "A decorrere dal 1º gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilita' di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 3) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016".
Entrata in vigore il 15 gennaio 2013

Sentenze8

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi