(copertura finanziaria delle leggi)

Art. 11-ter.(Copertura finanziaria delle leggi)1.In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita':
a)mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b)mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 20 GIUGNO 1996 N. 323, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8/08/1996 N. 425.
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2.I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.
3.Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
4.I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5.Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabli. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espessa dagli enti interessati.
6.Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. ((La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega)).
6-bis.Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.6-ter.Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7.Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
Entrata in vigore il 25 agosto 2003

Sentenze18


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-16, n. 201908511
    Provvedimento:
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    • art. 100 della Costituzione·
    • art. 36 della Costituzione·
    • art. 3, comma 79, legge n. 350 del 2003·
    • art. 3 della Costituzione·
    • art. 5 della Costituzione·
    • art. 82 c.p.a.·
    • differenza tra funzioni giurisdizionali e consultive·
    • esclusione dell'interpretazione estensiva·
    • indennità di trasferta·
    • interpretazione normativa·
    • legge finanziaria 2004·
    • parità di trattamento·
    • perenzione del ricorso·
    • principio di ragionevolezza·
    • questione di legittimità costituzionale

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-11-19, n. 201811178
    Provvedimento:
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    • art. 10, comma 6, D. L.vo 160/2006·
    • art. 115 Ord. Giud.·
    • art. 3, comma 79, L. 350/2003·
    • art. 81 Cost.·
    • art. 97 Cost.·
    • assistenti di studio·
    • autonomia e indipendenza della magistratura·
    • compatibilità con le risorse disponibili·
    • Consiglieri di Cassazione·
    • copertura finanziaria·
    • funzioni di legittimità·
    • indennità di trasferta·
    • interpretazione normativa·
    • principio di proporzionalità della retribuzione·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di uguaglianza

  • 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2018, n. 17257
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    • 4. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2017-11-02, n. 201700338
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      • Art. 9 D.Lgs. 286/1998·
      • Contributi previdenziali·
      • Eccesso di potere·
      • Integrazione sociale·
      • Istruttoria·
      • Motivazione provvedimento·
      • Permesso di soggiorno UE·
      • Soggiornanti di lungo periodo·
      • Sufficienza reddituale·
      • Violazione art. 3 L. 241/90

    • 5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-07-10, n. 201708155
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      • abilitazione al volo militare·
      • carenza di motivazione·
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      • premi per piloti militari·
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      • recupero somme indebitamente corrisposte·
      • violazione art. 1 legge 42/2000·
      • violazione art. 7 legge 241/90
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