giunta nazionale

Art. 6. Giunta nazionale1.La giunta nazionale e' composta da:
a)il presidente del CONI, che la presiede;
b)i membri italiani del CIO;
c)dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
1-bis.Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a)Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b)componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.
2.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15.
3.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 2017, N. 43)).
4.Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
5.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15.
6.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15.
Entrata in vigore il 5 aprile 2017
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