presidente del coni

Art. 8. Presidente del CONI1.Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
((2.Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale.
3.Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
3-bis.La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.
3-ter.Il presidente e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b)essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c)essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.))
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi