disposizioni in materia di spettacolo e di attivita' e istituzioni culturali
Art. 5. Disposizioni in materia di spettacolo
e di attivita' e istituzioni culturali1.Per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalita' di erogazione dei contributi.
2.Per le attivita' istituzionali della Biblioteca Ambrosiana di Milano e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
3.Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, e' autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
4.A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago, nonche' un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di Toscolano.
((5.Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma5-bisdel contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.))((. . .))6.A decorrere dall'anno 2002, e' concesso all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di lire 1.000 milioni per le attivita' connesse alla formazione specialistica di soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo.
7.Per favorire la ripresa delle attivita' musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari e' concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli. (1)
8.All'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: ",secondo quanto previsto" fino alla fine del comma sono soppresse.
9.All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonche' per interventi di restauro paesaggistico".
10.All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, le parole: "per un ulteriore biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per due ulteriori bienni".
11.Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 ed il comma 5 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1997, n. 420, nonche' il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462. Il museo nazionale di Castel Sant'Angelo continua ad essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero per i beni e le attivita' culturali, fino al riordino di tali uffici, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
12.Per la piu' efficace attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e' autorizzata la spesa annua di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002.
13.Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, presenta alle Camere una relazione sull'attivita' dei soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, relativamente ai contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.
---------------AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 novembre 2002, n. 264 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "E' soppressa la concessione di un contributo annuo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari disposta dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29."-----------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 novembre 2003, n. 310 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004.
e di attivita' e istituzioni culturali1.Per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalita' di erogazione dei contributi.
2.Per le attivita' istituzionali della Biblioteca Ambrosiana di Milano e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
3.Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, e' autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
4.A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago, nonche' un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di Toscolano.
((5.Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma5-bisdel contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.))((. . .))6.A decorrere dall'anno 2002, e' concesso all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di lire 1.000 milioni per le attivita' connesse alla formazione specialistica di soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo.
7.Per favorire la ripresa delle attivita' musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari e' concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli. (1)
8.All'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: ",secondo quanto previsto" fino alla fine del comma sono soppresse.
9.All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonche' per interventi di restauro paesaggistico".
10.All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, le parole: "per un ulteriore biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per due ulteriori bienni".
11.Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 ed il comma 5 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1997, n. 420, nonche' il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462. Il museo nazionale di Castel Sant'Angelo continua ad essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero per i beni e le attivita' culturali, fino al riordino di tali uffici, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
12.Per la piu' efficace attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e' autorizzata la spesa annua di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002.
13.Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, presenta alle Camere una relazione sull'attivita' dei soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, relativamente ai contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.
---------------AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 novembre 2002, n. 264 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "E' soppressa la concessione di un contributo annuo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari disposta dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29."-----------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 novembre 2003, n. 310 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004.