contributo al conoe

Art. 10. Contributo al CONOE1.Considerata la necessita' di assicurare la regolare prosecuzione dell'attivita' di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operativita' del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attivita' imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, ((a decorrere dal 1° luglio 2017)) il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilita' degli stessi a divenire esausti:
a)oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacita' superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
b)oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacita' superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
c)grassi animali e vegetali in confezioni di capacita' superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
d)oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.
2.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale e' dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed e' versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale ((...)). Del contributo e' data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
3.Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attivita' del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
a)gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacita' eguale o inferiore a cinque litri;
b)gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacita' eguale o inferiore a un litro;
c)i grassi animali e vegetali in confezioni di capacita' eguale o inferiore a 500 grammi;
d)gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonche' i prodotti alimentari con questi conservati;
e)gli oli e i grassi animali e vegetali, nonche' i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
4.La congruita' del contributo e dei costi di riscossione e' verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'entita' del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2017

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