Art 2

Art. 2. (Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del "biodiesel").
1.All'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "E' esentato dall'accisa il "biodiesel" ottenuto nell'ambito di progetti - pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonche' i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato ''biodiesel'', ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. E' esentato dall'accisa il ''biodiesel'' ottenuto nell'ambito di progettipilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progettipilota, nonche' i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del ''biodiesel'' destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61".
Entrata in vigore il 22 febbraio 1999

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