Art 3
Art. 3.
Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni.
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del Codice civile.
Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni.
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del Codice civile.