Art 3

Art. 3.
Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni.
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del Codice civile.
Entrata in vigore il 22 giugno 1967

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