armi clandestine

Art. 23. Armi clandestine

Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7 ((, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;))
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.
E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. (16)
Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. (16)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11. (16)
Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.
((Non e' punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11.))-----------AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia [...] per il reato di cui al comma terzo dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' per il reato di cui al comma decimo dell'art. 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso art. 10, allorche' il fatto, per la sua qualita' e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986". -----------AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia [...] per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989". -------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o)) che "all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";
2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";
3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro"".
Entrata in vigore il 21 ottobre 2013

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