istituzione delle autorita' per i servizi di pubblica utilita'
Art. 2. Istituzione delle Autorita' per i servizi di pubblica utilita'1.Sono istituite le Autorita' di regolazione di servizi di pubblica utilita', competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni.
Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorita' per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.
2.Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorita'.
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.
4.La disciplina e la composizione di ciascuna Autorita' sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificita' di ciascun settore sulla base dei principi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.
5.Le Autorita' operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa filiera.
6.Le Autorita', in quanto autorita' nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attivita' consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.
7.Ciascuna Autorita' e' organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.
In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.
8.I componenti di ciascuna Autorita' sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati.
A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
9.Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorita' non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.
10.I componenti e i funzionari delle Autorita', nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
11.Le indennita' spettanti ai componenti le Autorita' sono deter- minate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
12.Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
a)formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;
b)propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni o dei contratti di programma;
c)controlla che le condizioni e le modalita' di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresi' il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d)propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresi' le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla norma vigente;
e)stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od'onere improprio; verifica la conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
f)emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g)controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h)emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;
i)assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
l)pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
m)valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n)verifica la congruita' delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalita' di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o)propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p)controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.
13.Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorita' una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorita', propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformita' esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilita' generale.
14.A ciascuna Autorita' sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.
15.Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
16.Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
17.Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.
18.Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorita' fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
a)tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
b)obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale.
19.Ai fini di cui al comma 18 si fa altresi' riferimento ai seguenti elementi:
a)recupero di qualita' del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale ;
b)costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
c)costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.
20.Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
a)richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita';
b)effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;
c)irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;
d)ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e)puo' adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuita' dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
21.Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorita' il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' che corrispondono agli interessi generali del Paese.
22.Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.
23.Le Autorita' disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresi' disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rivelazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.
24.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a)le procedure relative alle attivita' svolte dalle Autorita' idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione.
b)i criteri , le condizioni, i termini e le modalita' per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorita' nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresi' i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, e' improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.
25.La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
26.La pubblicita' di atti e procedimenti delle Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
27.Ciascuna Autorita' ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
28.Ciascuna Autorita', con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non puo' eccedere le centoventi unita', l'ordinamento delle carriere, nonche', in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorita' non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.
29.Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorita' avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e succes- sive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorita' provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita' comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.
30.Ciascuna Autorita' puo' assumere, in numero non superiore a sessanta unita', dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonche' esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non piu' di due volte. (12) ((13))31.Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorita' non puo' assumere altro impiego o incarico ne' esercitare altra attivita' professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed e' punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
32.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu' regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorita' dalla presente legge nonche' a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
33.Le Autorita' con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
34.Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.
35.Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non puo' essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.
36.L'esercizio del servizio in concessione e' disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalita' e le procedure di indennizzo automatico nonche' le modalita' di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.
37.Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorita' di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.
38.All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorita', determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
a)per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b)LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
39.IL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA
40.Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti.
41.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------AGGIORNAMENTO (12)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 347) che "La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA e' rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' ridotto da sessanta a venti unita'". --------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, nel modificare l'art. 1, comma 347 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 6) che "La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25 unita', da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici".
Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorita' per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.
2.Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorita'.
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.
4.La disciplina e la composizione di ciascuna Autorita' sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificita' di ciascun settore sulla base dei principi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.
5.Le Autorita' operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa filiera.
6.Le Autorita', in quanto autorita' nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attivita' consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.
7.Ciascuna Autorita' e' organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.
In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.
8.I componenti di ciascuna Autorita' sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati.
A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
9.Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorita' non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.
10.I componenti e i funzionari delle Autorita', nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
11.Le indennita' spettanti ai componenti le Autorita' sono deter- minate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
12.Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
a)formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;
b)propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni o dei contratti di programma;
c)controlla che le condizioni e le modalita' di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresi' il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d)propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresi' le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla norma vigente;
e)stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od'onere improprio; verifica la conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
f)emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g)controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h)emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;
i)assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
l)pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
m)valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n)verifica la congruita' delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalita' di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o)propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p)controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.
13.Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorita' una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorita', propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformita' esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilita' generale.
14.A ciascuna Autorita' sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.
15.Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
16.Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
17.Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.
18.Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorita' fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
a)tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
b)obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale.
19.Ai fini di cui al comma 18 si fa altresi' riferimento ai seguenti elementi:
a)recupero di qualita' del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale ;
b)costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
c)costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.
20.Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
a)richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita';
b)effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;
c)irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;
d)ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e)puo' adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuita' dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
21.Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorita' il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' che corrispondono agli interessi generali del Paese.
22.Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.
23.Le Autorita' disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresi' disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rivelazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.
24.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a)le procedure relative alle attivita' svolte dalle Autorita' idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione.
b)i criteri , le condizioni, i termini e le modalita' per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorita' nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresi' i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, e' improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.
25.La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
26.La pubblicita' di atti e procedimenti delle Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
27.Ciascuna Autorita' ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
28.Ciascuna Autorita', con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non puo' eccedere le centoventi unita', l'ordinamento delle carriere, nonche', in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorita' non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.
29.Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorita' avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e succes- sive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorita' provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita' comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.
30.Ciascuna Autorita' puo' assumere, in numero non superiore a sessanta unita', dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonche' esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non piu' di due volte. (12) ((13))31.Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorita' non puo' assumere altro impiego o incarico ne' esercitare altra attivita' professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed e' punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
32.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu' regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorita' dalla presente legge nonche' a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
33.Le Autorita' con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
34.Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.
35.Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non puo' essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.
36.L'esercizio del servizio in concessione e' disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalita' e le procedure di indennizzo automatico nonche' le modalita' di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.
37.Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorita' di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.
38.All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorita', determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
a)per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b)LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
39.IL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA
40.Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti.
41.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------AGGIORNAMENTO (12)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 347) che "La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA e' rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' ridotto da sessanta a venti unita'". --------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, nel modificare l'art. 1, comma 347 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 6) che "La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25 unita', da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici".
3. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-08-01, n. 202312961Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
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4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-02-07, n. 202300176Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-13, n. 202305772Provvedimento:Leggi di più...- bilanciamento effettivi·
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