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Art 22
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Art 22
Art. 22.1.Le denominazioni dei diplomi, certificati o altri titoli comprovanti la formazione specifica di medicina generale sono quelli indicati nell'allegato E.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
Vedi fonte istituzionale
Sentenze
• 2
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-04-23, n. 201902616
Provvedimento:
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2. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2016-01-15, n. 201600217
Provvedimento:
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