Art 21

Art. 21.1.Per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e' necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale fermo restando la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.
((16))---------------AGGIORNAMENTO (16)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 7-11-1999 a seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 12, comma 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione del D.L. medesimo.
Entrata in vigore il 1 luglio 2019
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